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DOMODOSSOLA - 7-10-2024 -- L’art. 600-bis del nostro codice penale punisce pesantemente la prostituzione minorile.
In particolare, si rischia una detenzione da sei a dodici anni e una multa da 15 mila euro a 150 mila euro per chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, oppure altrimenti ne trae profitto.
Non solo. Chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
La legge tutela in tal modo il minore e la sua libertà psico-fisica oltre alla morale pubblica e al buon costume.
Per la Corte di cassazione, il reato si concretizza anche con il solo tentativo di induzione alla prostituzione nella condotta di chi, dopo aver intrattenuto telematicamente plurime conversazioni con soggetti minorenni aventi ad oggetto prestazioni sessuali dietro corrispettivo in denaro, pianifichi i successivi incontri, anche se poi non sono avvenuti.
Il reato di cui stiamo parlando è considerato comune dove il soggetto passivo può soltanto essere un minore.

Carlo Crapanzano

 


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