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DOMODOSSOLA - 11-11-2024 -- Una delle misure ‘interdittive’ delle quali si avvale il Giudice nell’ambito del cosiddetto ‘codice rosso’, è il divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Lo prevede l’art. 282-ter del codice di procedura penale e viene specificato che con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice prescrive di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa oppure di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo eventualmente l’uso del braccialetto elettronico previsto dall’art. 275-bis cpp. Siccome l’indagato/imputato può non prestare il consenso all’uso del braccialetto elettronico, si pone il problema se il divieto di avvicinamento, soprattutto nei paesi piccoli, sia sufficiente a garantire incolumità alla persona offesa o se il giudice, come prevede l’art. 282-ter cpp, possa aggravare la misura disponendo la custodia cautelare in carcere.
Una settimana fa, la Corte costituzionale, con la sentenza 173, ha precisato che ‘il braccialetto elettronico è un importante dispositivo funzionale alla tutela delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere, e che la distanza minima di 500 metri corrisponde alla finalità pratica del tracciamento di prossimità, quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla persona minacciata per trovare sicuro riparo e alle forze dell’ordine per intervenire in soccorso’.
Il rifiuto dell’indagato/imputato di sottoporsi al controllo con il braccialetto elettronico, però, per la Corte costituzionale, non fa scattare l’automatismo di una misura cautelare più grave, ma sarà compito del Giudice, di volta in volta, stabilire modalità particolari di esecuzione del divieto di avvicinamento, restituendo flessibilità alla misura e rivalutando le esigenze cautelari in base ai criteri ordinari di idoneità, necessità e proporzionalità. Il Giudice potrà scegliere non solo una misura più grave (quale il divieto o l’obbligo di dimora), ma anche una misura più lieve (quale l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).

Carlo Crapanzano

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