ROMA - 15-11-2024 -- Ieri la Corte costituzionale, dopo ben due giorni di camera di consiglio, si è pronunciata sulla legge sull’autonomia differenziata 86/2024 in vigore dal 13 luglio scorso (ne avevamo parlato qui il 30 giugno 2024: https://www.ossola24.it/index.php/47666-autonomia-differenziata-vediamo-le-novita-di-carlo-crapanzano).
Su ricorso delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania a guida politica di centro-sinistra, e con l’intervento in opposizione delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto a guida politica di centro-destra, la Corte ha ritenuto che l’intera legge è assolutamente legittima a livello costituzionale.
Tuttavia, alcune sue parti, secondo la Corte, sono illegittime. Vediamo quali.
La Corte premette che l’unico principio al quale riferirsi è quello della sussidiarietà che deve regolare la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni.
La legge sull’autonomia differenziata prevede la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione, trasferiscano materie o ambiti di materie. Secondo la Corte, invece, questo trasferimento deve riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e deve essere giustificata, in relazione alla singola regione, secondo il principio di sussidiarietà. Inoltre, il Governo non può sostituirsi al Parlamento individuando quali debbano essere i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ma appunto deve essere il Parlamento a individuarli. Né l’individuazione dei LEP può essere aggiornata con un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) perché è materia parlamentare. Sempre in forza del principio di sussidiarietà, non basta un decreto interministeriale per modificare le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, ma è necessaria una legge.
La legge 86/2024 prevede anche la facoltà per le regioni di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica. Secondo la Corte, tale facoltà deve invece essere un dovere e non una semplice facoltà.
Infine, l’avere esteso alla regioni a statuto speciale la legge sull’autonomia per la Corte è illegittimo, visto che tali regioni, secondo i loro statuti, possono già di loro ricorrere a particolari forme di autonomia.
La Corte costituzionale ha precisato che l’iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non va intesa come riservata unicamente al Governo, che quindi può essere attivata e modificata dal Parlamento in ogni momento.
In sostanza, dopo la sentenza della Corte costituzionale, il Parlamento potrà modificare la legge sulla autonomia differenziata tenendo conto delle valutazioni effettuate dalla Corte e dei rilievi di incostituzionalità di alcune sue parti.
L’intero impianto della legge sull’autonomia differenziata, per la Corte costituzionale, però, è assolutamente legittimo.
Carlo Crapanzano