PIEMONTE- 23-12-2024-- Il decreto-legge 7/2024 (convertito nella Legge 38/2024) con l’art. 4 ha modificato l’art. 51 del Testo Unico sugli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000).
Bisogna distinguere in base al numero di abitanti per valutare quante volte un sindaco può essere eletto consecutivamente.
La legge prevede che fino a 5000 abitanti non c’è limite alla elezione e rielezione dello stesso sindaco; tra 5001 e 15000 abitanti il sindaco può essere eletto consecutivamente per tre volte; oltre i 15000 abitanti il sindaco può essere eletto consecutivamente due volte.
Con la sentenza 196 depositata il 10 dicembre 2024, la Corte costituzionale si è pronunciata a seguito del ricorso della Regione Liguria che riteneva incostituzionale il nuovo limite dei mandati dei sindaci dopo il decreto-legge 7/2004 perché creerebbe una disparità di trattamento irragionevole.
Il limite di due mandati consecutivi fu introdotto per la prima volta dalla Legge 81/1993 (art. 2, comma II).
Con la sentenza 196 la Corte costituzionale ha ribadito che ‘tra le classi di comuni nei quali si articola l’attuale disciplina vi sono rilevanti differenze, in ordine agli interessi economici e sociali che fanno capo agli stessi’ e che è discrezione esclusiva del legislatore tentare di raggiungere un equilibrio.
Dunque il decreto-legge 7/2024 è costituzionalmente legittimo, confermando la distinzione a seconda del numero di abitanti.