30-12-2024 -- I più lo conoscono come ‘diritto di ritenzione’ ed è previsto dall’art. 2756 del codice civile.
In particolare, la legge prevede che i crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.
L’esempio tipico è quello del meccanico al quale viene portata la macchina da riparare e il debitore non lo paga per la prestazione che ha eseguito (vale anche per l’elettrauto, il carrozziere, ecc.). Seppure è un diritto di poca applicazione, in teoria il meccanico può trattenere la macchina riparata finché non sarà pagato. E se ulteriormente il debitore non paga, può addirittura venderla seguendo le procedure previste per la vendita del pegno. E’ questo il diritto di privilegio previsto dall’art. 2756 codice civile.
Si deve precisare, però, che se il meccanico trattiene la macchina riparata, non può usarla o guidarla per altri scopi: deve solo conservarla ed eventualmente porla in vendita. Se usa la macchina trattenuta per altri scopi, rischia la denuncia penale per appropriazione indebita (reclusione da due a cinque anni e la multa da mille a tremila euro).
In sintesi, quindi, i requisiti per il diritto di ritenzione sono i seguenti: il meccanico deve essere in buona fede nel momento in cui accetta di riparare la macchina; il credito vantato dal meccanico deve essere certo, liquido ed esigibile; vi deve essere un collegamento diretto tra la ritenzione della macchina e il credito esistente per la sua riparazione.
Carlo Crapanzano