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6-1-2025 -- Bisogna risalire al 1934, e cioè al R.D. 2316, per trovare la prima norma che vietava ai minori di 16 anni l’acquisto di tabacco (ora è necessaria la maggiore età a seguito dl D. Lgs. 6/2016). Dopo circa trent’anni, la Legge 165/1962 vietava la pubblicità di tutti i prodotti da fumo.
Tuttavia, la prima legge in Italia che ha vietato il fumo in determinati ambienti è la n. 584 del lontano 1975.
In particolare, l’art. 1 della legge prevedeva che era vietato fumare a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di notte; b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.
Dopo circa vent’anni, vi è stata una Direttiva della presidenza del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996), che aveva esteso il divieto di fumo ai locali destinati al ricevimento del pubblico per l’erogazione di servizi pubblici e utilizzati dalla pubblica amministrazione, dalle aziende pubbliche e dai privati esercenti servizi pubblici.
Bisognerà attendere ancora circa otto anni per arrivare alla svolta definitiva con la Legge 3/2003 che all’art. 51 vieta il fumo nei locali chiusi, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
Il divieto è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché alle pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) pediatrici e alle pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.
La legge concede la possibilità di creare locali per fumatori, le cui caratteristiche strutturali e i parametri di ventilazione sono stati definiti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003, che prevede anche le misure di vigilanza ed eventuale sanzione per le infrazioni.
Per quanto riguarda in particolare le scuole, il decreto-legge 104/2013 all’art. 4 ha esteso il divieto di fumo anche alle aree di pertinenza all’aperto delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione.
La sanzione prevista per chi non osserva il divieto di fumo va da € 27,50 a € 275,00.
Resta inteso che gli enti locali possono approvare determinati provvedimenti specifici che estendono il divieto di fumo (ad esempio, il Comune di Milano che vieta dal 2025 il fumo all’aperto se non a determinate condizioni e che prevede una sanzione che va dai 40 ai 240 euro).


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