ROMA - 10-1-2025 -- La discussione politica sulla opportunità di permettere la candidatura per un terzo mandato consecutivo ai Presidenti della Regione, si protrae da almeno un decennio.
Tuttavia, la questione si complica quando, tentando di ‘forzare’ le norme vigenti, si tenta di dare, per così dire, una interpretazione ‘creativa’ alla legge.
La normativa statale è chiara. La Legge 165/2004, all’art. 2 lett. f), prevede espressamente la ‘non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia’.
Nessun Presidente di Regione, dopo due mandati consecutivi, quindi, può ricandidarsi. Lo può fare, come si diceva anni fa, ‘saltando un turno’.
La Regione Campania, presieduta attualmente da Vincenzo De Luca, ha approvato una legge regionale, la n. 16 dell’11 novembre 2024, formata da un solo articolo. Nel ribadire che ‘Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi’, tuttavia prevede che ‘Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge’.
Avete letto bene. Per la Regione Campania viene rispettata la legge 165/2004, ma ha deciso di applicarla dall’attuale mandato di De Luca (il secondo, ma che varrebbe come primo) e quindi con possibilità di un ulteriore mandato (il secondo, ma che in verità sarebbe il terzo).
Il Consiglio dei ministri n. 110 di ieri sera ha deciso, ovviamente, di impugnare innanzi la Corte costituzionale la legge 16/2024 della Regione Campania (il termine sarebbe scaduto oggi) a norma dell’art. 127 della Costituzione, per violazione degli articoli 3 (principio di uguaglianza sostanziale), 51 (principio di uguaglianza nelle cariche elettive), 122 (solo le leggi dello Stato possono stabilire casi di ineleggibilità e durata delle cariche).
La questione quindi passa alla Corte costituzionale che, a norma dell’art. 134 della Costituzione, è competente sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni. Non solo. Secondo l’art. 40 della Legge 87 del 1953, ‘L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni può essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte’. Per evitare, dunque, in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla questione, che in Campania si possa votare con la legge 16/2024 che permetterebbe a De Luca di potersi ricandidare per il terzo mandato, la stessa Corte costituzionale potrebbe sospendere l’efficacia della legge 16. Vedremo se lo farà.
Carlo Crapanzano