ROMA - 13-1-2025 -- Inserito come reato contro la pubblica amministrazione nel nostro codice penale, l’art. 316-bis (malversazione di erogazioni pubbliche) punisce chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni , finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Il reato di cui parliamo fu introdotto dalla Legge 86/1990 ed è sempre stato criticato a volte per l’eccessiva genericità della previsione o perché potrebbe essere sovrapposto al reato previsto dall’art. 640-bis del codice penale e cioè la truffa finalizzata a ottenere erogazioni pubbliche (tanto da essere stato modificato nel 1992 con la legge 181, nel 2011 con il D. Lgs. 159, nel 2017 con la legge 161 e nel 2022 con il decreto-legge 4).
La Corte di cassazione, a sezioni unite, nel 2017 con la sentenza 20664 ha chiarito che la malversazione di erogazioni pubbliche è reato diverso dalla truffa finalizzata a ottenere erogazioni pubbliche e i due reati possono concorrere contemporaneamente. La malversazione non tutelerebbe il buon andamento della pubblica amministrazione, mentre la truffa non tutelerebbe il patrimonio della pubblica amministrazione.
Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Il bene giuridico tutelato è l'interesse della pubblica amministrazione che i finanziamenti erogati per uno specifico motivo, non vengano usati per motivi diversi.