ROMA- 20-01-2025-- E’ stata una camera di consiglio molto travagliata quella della Corte costituzionale di lunedi 20 gennaio. La Corte era chiamata a decidere sulla ammissibilità di ben sei referendum abrogativi.
Su quello più importante sull’autonomia differenziata, la Corte si è limitata a dire che è inammissibile perché ‘l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari’. Una ‘mazzata’ non indifferente per chi aveva proposto il quesito e aveva raccolto le cinquecentomila firme necessarie. Non si voterà alcun referendum sull’autonomia differenziata.
La Corte costituzionale ha affermato che il quesito ‘pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell’elettore. Il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull’autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull’art. 116, terzo comma, della Costituzione; il che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale’. Ai promotori non resta che ‘leccarsi le ferite’.
La Corte costituzionale, sempre nella seduta del 20 gennaio, ha invece ritenuto ammissibili altri cinque referendum:
1) richiesta di referendum abrogativo denominata “Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”;
2) richiesta di referendum abrogativo denominata “Contratto di lavoro a tutele crescenti - disciplina dei licenziamenti illegittimi”;
3) richiesta di referendum abrogativo denominata “Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità”;
4) richiesta di referendum abrogativo denominata “Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”;
5) richiesta di referendum abrogativo denominata “Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.
Entro il 10 febbraio avremo le motivazioni della inammissibilità e della ammissibilità dei referendum.
Si voterà quindi per i cinque referendum che sono stati ammessi tra il 15 aprile e il 15 giugno 2025, a norma dell’art. 34 della Legge 352/1970.