ROMA - 27-1-2025 -- Con un decreto del Ministro dell’interno pubblicato sabato 25 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale n. 20, sono state rese note le Linee guida da adottare negli esercizi pubblici.
In generale, il Decreto-Legge 113/2018 (convertito nella Legge 132/2018) all’art. 21-bis prevede che per effettuare una efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti a livello provinciale, possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.
Con le linee guida pubblicate il 25 gennaio, si rende concreta l’attuazione della previsione dell’accordo provinciale che però non è obbligatorio.
Vi è subito da precisare che non possono sottoscrivere l’eventuale accordo con il Prefetto tutti quegli esercizi pubblici che sono stati precedentemente destinatari di provvedimenti di sospensione o chiusura da parte del Questore o i cui titolari hanno subìto una misura di prevenzione personale o patrimoniale.
La prima cosa che si chiede agli esercenti che aderiscono all’accordo, è l’installazione di impianti di videosorveglianza dove possano riprendersi le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale, nonché adeguata illuminazione delle zone sottoposte a videosorveglianza.
Si prevede inoltre la redazione di un ‘codice di condotta’ che deve essere conosciuto da chi si reca nell’esercizio pubblico e deve essere bene affisso all’interno del locale. In sintesi il ‘codice’ prevede l’impegno dell’avventore a non introdurre armi improprie e, laddove non vi sia un giustificato motivo, strumenti atti ad offendere, ferma restando la disciplina sulle armi; il divieto di utilizzare all’interno del locale strumenti in grado di nebulizzare sostanze irritanti al capsicum (peperoncino); il divieto di introdurre nel locale sostanze stupefacenti; il divieto di introdurre nel locale sostanze alcoliche che non siano state somministrate all’interno del medesimo locale; l’impegno a non utilizzare in maniera impropria o comunque a danneggiare i dispositivi antincendi e, più in generale, gli arredi e le suppellettili presenti nel locale e nelle sue pertinenze; l’obbligo a non impedire o rendere difficoltosa la fruibilità delle uscite di sicurezza; l’impegno a non abbandonare nelle aree di pertinenza del locale e in quelle immediatamente circostanti residui, anche in vetro, delle consumazioni, e altri rifiuti in genere; l’impegno a evitare comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica.
La legge già prevede l’obbligo dei gestori di identificare eventualmente i minori e l’obbligo di non somministrare agli stessi nessuna bevanda alcolica.
Se si aderisce all’accordo, vi sarà l’obbligo per gli esercenti di individuare il responsabile per la sicurezza del locale che dovrà essere comunicato alle forze dell’ordine e che sarà eventualmente il loro punto di riferimento e di primo contatto.
La Prefettura ogni anno dovrà comunicare al ministro dell’interno l’attuarsi dell’accordo.
Carlo Crapanzano
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