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donna velo integrale

ROMA - 28-1-2025 -- Il 14 gennaio 2025, a firma dell’on. Igor Iezzi, è stata presentata la proposta di legge del divieto assoluto di occultamento del volto in luogo pubblico o aperto al pubblico.
La proposta porta il numero 2195, ma sul sito della Camera dei deputati non è ancora disponibile.
Ci siamo premurati, quindi, di contattare personalmente l’on. Iezzi alla sua email istituzionale, il quale gentilmente ci ha fornito il testo non ancora in discussione in commissione.
In anteprima nazionale, quindi, siamo in grado di darvi la relativa notizia sul contenuto della proposta.
Il testo della proposta di legge si compone di 4 articoli, ma sono i primi 3 a creare interesse.
In generale, è vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. E’ quanto prevede l’art. 5 della Legge 152/1975 (ne avevamo parlato qui nel 2019: https://rss.ossola24.it/index.php/20640-il-divieto-di-coprirsi-il-viso-ce-lo-spiega-carlo-crapanzano)
La proposta Iezzi prevede di eliminare il giustificato motivo e di estendere il divieto agli indumenti o accessori di qualsiasi tipo di origine etnica, culturale o religiosa. Il divieto non si applica nei luoghi di culto, nei casi di necessità per proteggere la salute propria o di terzi, in materia di sicurezza stradale e per i partecipanti alle gare in occasione delle manifestazioni di carattere sportivo che prevedono l’uso di caschi, nonché nei casi di attività artistiche o di intrattenimento.
La proposta prevede inoltre l’inserimento di un nuovo reato nel codice penale, il 612-ter che così prevede: (Costrizione all’occultamento del volto): salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000, chiunque costringa taluno all’occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità ovvero in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare nella persona un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto. La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso a danno di minore o di una donna o di persona disabile di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Se il reato è commesso in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile’. Lo scopo, secondo l’on. Iezzi, è quello di tutelare la donna e la sua libertà di autodeterminazione.
L’art. 3 propone il divieto assoluto di concedere la cittadinanza italiana a chiunque sia stato condannato per aver violato l’art. 612-ter di nuova introduzione.
Sicuramente è una proposta che farà discutere perché vieta in assoluto di indossare qualunque indumento che occulti il viso in luogo pubblico o aperto al pubblico. Seguiremo con attenzione il suo iter legislativo.

Carlo Crapanzano

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