ROMA - 29-1-2025 -- E’ notizia di ieri che la Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, il ministro della giustizia Carlo Nordio, il ministro dell’interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario alla presidenza, Alfredo Mantovano hanno ricevuto la comunicazione di iscrizione a seguito di un esposto presentato da un avvocato calabrese in relazione alla liberazione e al rimpatrio del cittadino libico Almasri, da parte del procuratore della Repubblica di Roma, Francesco Lo Voi.
La procedura è minuziosamente prevista dalla Legge costituzionale 1/1989.
La competenza è del Tribunale dei ministri, che non è altro che un tribunale che si trova presso il capoluogo di ogni Corte d’Appello e che è formato da tre giudici estratti a sorte ogni due anni tra quelli che lavorano nel distretto e abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.
Entro quindici giorni da quando riceve la denuncia o l’esposto, il procuratore della repubblica deve comunicarlo, senza effettuare alcuna indagine, agli interessati e al Tribunale dei ministri (ed è quello che è successo ieri).
Nei successivi novanta giorni il Tribunale dei ministri effettua delle indagini preliminari e può fare due cose: disporre l’archiviazione (che non è impugnabile), oppure trasmettere gli atti alla camera di appartenenza degli indagati. Prima dell’archiviazione, il procuratore della repubblica può chiedere ulteriori indagini per un termine di sessanta giorni.
Gli atti trasmessi alla camera di appartenenza degli indagati vengono inoltrati alla competente commissione per le autorizzazioni a procedere che deve riferire in assemblea con relazione scritta. Se la camera di appartenenza decide per l’autorizzazione a procedere, si farà il processo a carico dell’indagato con un Tribunale composto in modo diverso dal Tribunale dei ministri iniziale. Oppure la camera può non concedere autorizzazione a procedere e tutto finisce lì.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza oppure a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza.
Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.
Carlo Crapanzano