10-2-2025 -- Il Testo Unico di Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931) all’art. 154 vieta espressamente di mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Tuttavia, si può mendicare per necessità, come ad esempio è il caso di un inabile al lavoro che non abbia altri mezzi di sussistenza.
In generale, i congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo. Decorso il termine stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti (lo prevede l’art. 155 del R.D. 773/1931).
Si è dovuto attendere il DPR 616/1977 che all’art. 19, n. 16 prevede che sono attribuiti ai comuni i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155 del R.D. 773/1931.
A livello nazionale, secondo Istat, nel 2019 il 5,2% degli italiani soffriva di problemi di salute tali da non poter svolgere attività abituali in autonomia e nel 2018 i comuni italiani hanno speso in tutto circa 7,5 miliardi di euro per la gestione del welfare nelle loro aree di competenza.