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PIEMONTE_ 01-05-2020-- Ecco, di seguito, quanto deciso dal Piemonte in merito al servizio d'asporto dai locali pubblici, che in Piemonte sarà consentito da lunedì 4 maggio, mentre nel comune di Torino a partire da sabato 9 maggio. L ’ordinanza regionale emanata  definisce che l’orario in cui sarà possibile fornire il servizio va dalle 6 alle 21, fatta salva la possibilità dei sindaci di stabilire orari più restrittivi:   

 

1. In riferirnento alle disposizioni di cui all'art. I, lettera sa) del DPCM 26 aprile 2020, le attività interessate (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), dandone comunicazione al Comune, avviano il servizio di asporto. E fatto salvo il potere del Sindaco di vietare nel proprio comune, o delimitare su parti di esso, tali attività in presenza di specifiche motivazioni di carattere sanitario ovvero laddove non sia possibile assicurare il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui al richiamato DPCM ed alla presente ordinanza. Per gli esercizi collocati sulla rete autostradale resta fermo quanto previsto dall'art. I, comma I len. bb) del citato DPCM.
2. Sul territorio della Regione Piemonte, come previsto dal citato DPCM, l'attività di ristorazione da asporto è casi consentita dalla data di lunedì 4 maggio. Per il territorio del Comune di Torino, tale attività è consentita dalla data di sabato 9 maggio 2020.
3. 1 titolari delle attività dovranno rispettare, oltre le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 (il divieto di consumare prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi), le seguenti ulteriori disposizioni,
a) in attesa dell'ingresso, la distanza minima in coda deve essere di 2 me b) il ritiro dei prodotti, ordinati da rendo, deve avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti ell'estemo, e conuntendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e sempre rispettando le misure di cui all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020; a) allo stesso modo è consentita l'esposto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista la consegna al cliente direttamente dal veicolo; d) ogni cliente, cosi come il personale in servizio. dovrà indossare una mascheri. e) in ogni atto e movimento tra gli addetti alla vendita ed il cliente presenti nei locali dell'esercizio dovrà essere mantenuta la distanza minima di mt 2.
4. Le attività da asporto dovranno avvenire nella fascia oraria 6-21, fano salvo il potere dei Sindaci di stabilire orari più reshinivi ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali, nel rispetto delle puntuali esigenze dei luoghi.


 

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