PIEMONTE- 15-05-2020-- Il Bonus Piemonte è legge.
E’ un contributo a fondo perduto da non restituire che la Regione Piemonte mette a disposizione della attività produttive. Il commento dell’avv. Carlo Crapanzano
Ieri sera la Regione Piemonte ha approvato il Bonus che ora è legge. Di che si tratta?
Il cosiddetto Bonus Piemonte è un contributo a fondo perduto che la Regione Piemonte mette a disposizione delle imprese costrette alla chiusura per il Covid-19. Il contributo non deve essere restituito.
L’iter della legge è stato veloce?
In effetti la legge regionale sul bonus è stata approvata non dal Consiglio regionale, ma dalla Commissione bilancio (che rappresenta tutti i gruppi consiliari) in sede legislativa, cioè con gli stessi poteri del Consiglio regionale. E’ un iter veloce ed efficace.
Come si fa a richiedere il contributo?
Tutte le imprese indicate nella Legge regionale, tra qualche giorno, riceveranno una pec da Finpiemonte che spiega la procedura della richiesta. Acquisita la richiesta, dopo pochi giorni le somme saranno accreditate sul conto corrente dell’impresa.
Quanti soldi sono stati stanziati?
Sono stati stanziati ben 116 milioni di euro e ne beneficeranno circa 60 mila imprese. I requisiti richiesti riguardano il fatto che l’impresa deve risultare attiva, essere iscritta regolarmente nel registro delle imprese e avere la sede legale in Piemonte.
Quali sono le imprese che ne usufruiscono e per quale somma?
E’ utile indicare anche i codici Ateco.
Verranno dati 2500 euro a ristoranti e attività di somministrazione connesse alle aziende agricole (56.10.1), gelaterie e pasticcerie (56.10.3), catering per eventi (56.21), bar e altri esercizi simili senza cucina (56.30), altre attività ricreative e di divertimento (93.29, esclusi i codici 93.29.2, 93.29.3 e 93.29.9), servizi dei barbieri e parrucchieri, degli istituti di bellezza e di altri trattamenti estetici (96.02).
Verranno dati 2000 euro a servizi dei centri per il benessere fisico (96.04), ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (56.10.2).
Verranno dati 1500 euro a commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature (47.82), e di altri prodotti (47.89), commercio al dettaglio di libri (47.61) e articoli di cartoleria (47.62.2), commercio al dettaglio di abbigliamento (47.71), confezioni per adulti (47.71.1), confezioni per bambini e neonati (47.71.2), biancheria personale, maglieria, camicie (47.71.3), pellicce e di abbigliamento in pelle (47.71.4), cappelli, ombrelli, guanti e cravatte (47.71.5), calzature e articoli in pelle (47.72), calzature e accessori (47.72.1), articoli di pelletterie da viaggio (47.72.2), tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa (47.51.1), filati per maglieria e merceria (47.51.2), attività di proiezione cinematografica (59.14), attività delle scuole guida (85.53), attività dei tour operator (79.12), attività delle agenzie di viaggio (79.1 e 79. 11), organizzazione di feste e cerimonie (96.09.05).
Verranno dati 1300 euro a ristorazione, gelaterie e pasticcerie ambulanti (56.10.4).
Verranno dati 1000 euro a trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente (49.32), commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia (47.78.2), associazioni di promozione sociale (APS) iscritte ai registri di cui all’art.7 della legge 383/2000 limitatamente all’attività di somministrazione (94.99), attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (94.99.20), attività ricreative e di divertimento (93.2 escluso 93.29.1 discoteche), attività di tatuaggio e piercing (96.09.02), acuole e corsi di lingua (85.59.30).
Verranno dati 800 euro a attività delle guide alpine (93.19.92) e delle guide e degli accompagnatori turistici (79.90.20).
Verranno dati 500 euro a commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81).